Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 ст. 7
Capo II. Dell'amministrazione.
Il Consiglio d'amministrazione dei Convitti nazionali e' costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione e si ricostituisce per intero alla scadenza del triennio di cui all' art. 121, comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054 . Il consigliere nominato in sostituzione di altro consigliere, cessato per qualsiasi ragione dall'ufficio durante il triennio di durata del consiglio, rimane in carica sino al termine del triennio stesso.