Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 ст. 8
CAPO I. Dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione professionale per ciechi.
L'insegnamento tecnico e pratico nelle scuole miste, qualora il numero delle alunne sia superiore a cinque, potra' essere opportunamente differenziato in rapporto alla scolaresca, nei modi che verranno stabiliti col decreto Ministeriale di approvazione dei programmi.