Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 ст. 9
CAPO II. Istituzione e mantenimento delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione professionale per ciechi.
Gli istituti professionali per ciechi sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa per tutte le scuole e corsi che di essi fanno parte.