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Decreto 16 aprile 1987, n. 310 · Decreto 16 aprile 1987, n. 310 — Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico

Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

L'Automobile club d'Italia e' tenuto a registrare su supporto magnetico: a) i dati, indicati nell'allegato 1) al presente decreto, risultanti dalle note per le quali sussiste l'obbligo dell'indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto; b) i dati, indicati nell'allegato 1) al presente decreto, risultanti dalle note per le quali non sussiste l'obbligo della indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto, quando tali note modificano i dati risultanti da quelle di cui alla lettera a). Ogni supporto deve contenere i dati concernenti le note, di cui al comma precedente, relative alle formalita' eseguite in ciascun mese e deve comunque pervenire al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il sesto mese successivo. Prima della trasmissione del supporto, deve essere accertata la concordanza tra i dati registrati e quelli indicati nelle note di cui al primo comma, con la conseguente correzione dei dati eventualmente discordanti. Con distinto supporto l'Automobile club d'Italia, entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine stabilito dal secondo comma, deve trasmettere al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari i dati anagrafici dei soggetti i cui numeri di codice fiscale sono stati erroneamente indicati nelle note. L'Automobile club d'Italia, ricevuta la segnalazione del centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dei numeri di codice fiscale non esistenti nell'archivio dell'Anagrafe tributaria, deve trasmettere, entro sei mesi dalla segnalazione, un ulteriore supporto contenente i dati anagrafici dei relativi soggetti, risultanti dalle note. Le caratteristiche tecniche dei supporti sono stabilite nell'allegato 1) al presente decreto. Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.