Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 11
L'Automobile club d'Italia deve fornire, per ogni anno solare, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i seguenti elaborati statistici: a) dati relativi al tipo e numero di formalita'; b) dati relativi alla composizione nazionale e regionale dei veicoli circolanti; c) variazioni percentuali rispetto all'anno precedente. I dati degli elaboratori di cui al comma precedente, distinti per categorie e classi di veicoli, dovranno pervenire al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro i primi sei mesi di ciascun anno. L'Automobile club d'Italia deve altresi' comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il secondo mese successivo, i dati mensili relativi all'ammontare delle riscossioni dell'imposta erariale di trascrizione, al lordo ed al netto del compenso di cui all' art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 , ripartite per regione e provincia.