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Decreto 16 aprile 1987, n. 310 · Decreto 16 aprile 1987, n. 310 — Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico

Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

L'Automobile club d'Italia deve fornire, per ogni anno solare, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i seguenti elaborati statistici: a) dati relativi al tipo e numero di formalita'; b) dati relativi alla composizione nazionale e regionale dei veicoli circolanti; c) variazioni percentuali rispetto all'anno precedente. I dati degli elaboratori di cui al comma precedente, distinti per categorie e classi di veicoli, dovranno pervenire al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro i primi sei mesi di ciascun anno. L'Automobile club d'Italia deve altresi' comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il secondo mese successivo, i dati mensili relativi all'ammontare delle riscossioni dell'imposta erariale di trascrizione, al lordo ed al netto del compenso di cui all' art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 , ripartite per regione e provincia.