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Decreto 16 aprile 1987, n. 310 · Decreto 16 aprile 1987, n. 310 — Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico

Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Per gli errori ed omissioni commessi in sede di liquidazione dell'imposta erariale di trascrizione, rilevati dall'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dopo l'espletamento di ciascuna formalita' l'ufficio stesso, ai fini della riscossione della differenza d'imposta e delle eventuali sanzioni, trasmette all'ufficio del registro del capoluogo copia delle note e degli atti ai quali le suddette formalita' si riferiscono, nonche' un elenco riepilogativo, in doppio esemplare, contenente l'indicazione del numero e della data di annotazione delle formalita' stesse nel registro di cui al quinto comma dell'art. 1. L'ufficio del registro restituisce uno degli esemplari, datato e firmato dal capo dell'ufficio in segno di ricevuta.