Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 7
Per le richieste di formalita' gia' presentate e rifiutate, che non vengono piu' ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta erariale di trascrizione, diretta ai competenti uffici finanziari, deve essere presentata, con il corredo della nota di trascrizione originaria, all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico al quale sono state corrisposte le imposte, i diritti e gli emolumenti prescritti. L'ufficio inoltra ai competenti uffici finanziari l'istanza medesima, integrandola con i dati occorrenti al fine di consentirne l'istruttoria. Lo stesso ufficio provvede altresi' ad annullare e ad acquisire agli atti la nota di formalita', nonche' agli ulteriori provvedimenti per la restituzione al richiedente degli emolumenti riscossi. A seguito delle istanze di cui ai commi precedenti, deve essere annotata nel corrispondente numero progressivo del registro di cui all'art. 1, quinto comma, la formula: "presentata istanza di rimborso".