Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 8
L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, entro il primo trimestre di ogni anno trasmette, per la conservazione, all'archivio notarile dello stesso capoluogo di provincia uno degli originali delle scritture private con sottoscrizione autenticata e la copia autentica delle scritture private con sottoscrizione accertata giudizialmente, presentate nel corso dell'anno precedente per ottenere le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Gli atti medesimi, raggruppati secondo le date di accettazione nell'ufficio del pubblico registro automobilistico, devono essere accompagnati da una nota, in duplice esemplare, contenente l'indicazione del numero degli atti per giornata. L'archivio notarile restituisce all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico uno degli esemplari dell'elenco datato e firmato dal capo dell'ufficio, in segno di ricevuta.