Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 9
L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, ai fini della irrogazione e riscossione della relativa sanzione, deve consegnare all'impiegato dell'Amministrazione finanziaria incaricato della verifica di cassa o delle percezioni, copia delle note con l'errata indicazione nei numeri di codice fiscale, nonche' un elenco riepilogativo, in quattro esemplari, contenente la data ed il numero progressivo della relativa formalita', risultanti dal registro di cui al quarto comma dell'art. 1. L'impiegato indicato nel comma precedente, effettuati i necessari controlli, restituisce all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, uno degli esemplari dell'elenco, datato e firmato in segno di ricevuta e, redatti i relativi verbali, li consegna, per gli ulteriori adempimenti, al capo dell'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo di provincia, unitamente a due esemplari dell'elenco, di cui uno deve essergli restituito, datato e firmato in segno di ricevuta.