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Decreto 16 aprile 1987, n. 310 · Decreto 16 aprile 1987, n. 310 — Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico

Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni prescritte dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , modificate in soprattasse dall' art. 1 della legge 1 dicembre 1981, n. 692 , anche per le richieste di formalita' gia' respinte e successivamente ripresentate, si tiene conto della data della prima presentazione risultante dalle note di formalita' e dal registro progressivo.

Nota all' art. 4 : L' art. 1 della legge n. 692/1981 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 2546 , recante, tra l'altro, disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti di formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, ha aggiunto a detto decreto-legge il seguente art. 8-bis: "Art. 8-bis. - Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , sono apportate le seguenti modificazioni: nell'art. 2, al secondo comma, le parole "trenta giorni" e "novanta giorni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e "centoventi giorni"; il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'omissione della richiesta della formalita' entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni"; nel quinto comma le parole "pena pecuniaria" sono sostituite con la parola "soprattassa"; l'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo art. 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva". Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi da tale data".