Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 2
L'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa per tutte le richieste di formalita' presentate, deve essere versato dall'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236, dello stato di previsione delle entrate statali dell'anno finanziario corrente e corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi. Gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, aventi sede nell'ambito della regione siciliana, effettuano i versamenti direttamente presso la cassa della regione stessa. Il versamento previsto dal primo comma deve essere effettuato entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate, salvo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile . L'ufficio del pubblico registro automobilistico, deve annotare il versamento di cui al primo comma dell'apposito registro di contabilita' ed esibire, agli impiegati dell'Amministrazione finanziaria incaricati delle ispezioni, le relative quietanze di tesoreria.
Verweist auf
- Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 2963