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Decreto 16 aprile 1987, n. 310 · Decreto 16 aprile 1987, n. 310 — Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico

Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Nel caso di richieste di formalita' rifiutate dall'ufficio e successivamente ripresentate con le necessarie integrazioni e rettifiche, sempreche' le somme di cui all'art. 1, primo comma, siano state esattamente corrisposte, non ha luogo alcuna ulteriore riscossione. Se le richieste sono state rifiutate per insufficiente versamento, i conguagli dovuti devono essere corrisposti all'atto della ripresentazione. Nel registro di cui all'art. 1, comma quinto, per ciascuna formalita' gia' annotata, che debba essere rifiutata, dovra' essere posta l'indicazione "richiesta respinta". Ciascuna richiesta presentata a seguito di precedente rifiuto, deve essere annotata nel registro di cui al comma precedente secondo il nuovo numero progressivo ricevuto dall'ufficio all'atto della ripresentazione indicando nella riga corrispondente, il nuovo numero, il richiedente i beneficiari, la specie della formalita', la serie e targa del veicolo. Nelle colonne seguenti devono essere annotati il numero progressivo e la data della prima presentazione, nonche' le eventuali somme versate a conguaglio. La somma versata a conguaglio deve essere indicata anche nelle note di formalita' nell'apposito spazio riservato all'ufficio. In ogni caso, la stessa nota non potra' essere presentata per piu' di due volte e dovra' essere allegata alla nuova nota in caso di ulteriore presentazione della richiesta di formalita'.