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Decreto 16 aprile 1987, n. 310 · Decreto 16 aprile 1987, n. 310 — Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico

Decreto 16 aprile 1987, n. 310 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le verifiche di cassa e delle percezioni presso gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, relative all'imposta erariale di trascrizione, sono disposte dagli ispettorati compartimentali delle tasse delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio, con le modalita' e nei termini previsti dalle vigenti istruzioni sul servizio d'ispezione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, purche' compatibili con quanto stabilito dal successivo comma. Le operazioni che devono essere effettuate in sede di verifica di cassa consistono: 1) nell'apposizione del visto di arrivo nel registro di cui al quinto comma dell'art. 1, immediatamente dopo l'annotazione di chiusura del giorno precedente, nel registro di cassa, dopo l'ultima annotazione di versamento, e nell'ultima quietanza di tesoreria o ricevuta di versamento sul conto corrente postale della sezione di tesoreria provinciale dello Stato; 2) nella descrizione in apposita nota valori delle dichiarazioni che il conservatore del pubblico registro automobilistico deve rendere: a) sull'ammontare dei versamenti effettuati, per i quali non e' ancora pervenuta la relativa quietanza di tesoreria; b) sull'ammontare delle somme riscosse e non ancora versate; 3) nello stabilire, fino alla data in cui e' stato apposto il visto di arrivo di cui ai n. 1): a) il totale delle somme riscosse per imposta erariale di trascrizione ed il totale dei compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, risultanti dal registro di cui al quinto comma dell'art. 1; b) il totale delle somme versate per imposta erariale di trascrizione, risultante dal registro di cassa e dalle relative quietanze di tesoreria. Alle operazioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente deve partecipare il conservatore del pubblico registro automobilistico, che sottoscrive la nota valori e, a situazione di cassa stabilita, il verbale.