Decreto 24 luglio 1990, n. 237 Art. 4
1. Per la riscossione dei ratei di contributo il richiedente deve presentarsi alla tesoreria provinciale competente per territorio munito di valido documento di identificazione; qualora ne sia sprovvisto, potra' richiedere il rilascio della carta di identita' al comune del luogo prescelto come domicilio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 .
Nota all'art. 4: - Il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 416/1989 e' il seguente: "3. La carta d'identita', di validita' limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, e' rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno". Per maggior chiarezza si riporta il testo anche dei commi 1 e 2 dell'art. 6 sopracitato: "Art. 6 (Iscrizione anagrafica). - 1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani. 2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia".