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Decreto 24 luglio 1990, n. 237 · Decreto 24 luglio 1990, n. 237 — Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato

Decreto 24 luglio 1990, n. 237 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Per la riscossione dei ratei di contributo il richiedente deve presentarsi alla tesoreria provinciale competente per territorio munito di valido documento di identificazione; qualora ne sia sprovvisto, potra' richiedere il rilascio della carta di identita' al comune del luogo prescelto come domicilio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 .

Nota all'art. 4: - Il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 416/1989 e' il seguente: "3. La carta d'identita', di validita' limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, e' rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno". Per maggior chiarezza si riporta il testo anche dei commi 1 e 2 dell'art. 6 sopracitato: "Art. 6 (Iscrizione anagrafica). - 1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani. 2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia".