Decreto 24 luglio 1990, n. 237 Art. 5
1. Avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno.
1. Avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno.