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Decreto 24 luglio 1990, n. 237 · Decreto 24 luglio 1990, n. 237 — Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato

Decreto 24 luglio 1990, n. 237 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. Le prefetture presentano semestralmente al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, il piano di fabbisogno occorrente per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto.

2. Il Ministero dell'interno provvede, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , a ripartire i fondi disponibili tra i piani di cui al comma 1, accreditando le relative quote alle prefetture.

Nota all'art. 6: - Il testo del comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 416/1989 e' il seguente: "9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lre 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Interventi in favore dei lavoratori immigrati'. All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa". Per maggiore chiarezza si riporta il testo anche dei commi 1 e 2 dell'art. 1 sopracitato; per il testo del comma 7 v. nelle note alle premesse: "Art. 1 (Rifugiati). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 , poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve. 2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1".