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Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 · Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 — Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato

Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 2Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

Titolo I CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO Capo I Disposizioni di carattere generale

In KraftAmtlicher Text

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) qualita' morali e di condotta previste dall' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

2. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:

a) limite di eta' stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115 , adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ;

b) titolo di studio indicato nel decreto interministeriale previsto dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e successive modificazioni; sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e delle sue disposizioni attuative;

c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia.

3. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:

a) titolo di studio indicato nel decreto interministeriale previsto dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e successive modificazioni; sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e delle sue disposizioni attuative;

b) abilitazione all'esercizio professionale ove prevista dal decreto di cui alla lettera a);

c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti professionali.

4. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medica ed iscrizione al relativo albo professionale;

c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti professionali.

5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

6. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell' articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

7. Costituisce, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre.

8. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

9. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Note all'art. 2: - Il testo dell' art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' il seguente: "Art. 35 (Reclutamento del personale). 1. - 5. (Omissis). 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all' art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , e successive modificazioni ed integrazioni.". - Il testo dell' art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' il seguente: "Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). 1. - 5. (Omissis). 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.". - Il testo dell'art. 3., comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e' il seguente: "Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di polizia). 1. (Omissis). 2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell' art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative.". - Il testo dell' art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' il seguente: "Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di smaltimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all' art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1 , 2 , 3, comma 1 e 4 , comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 , in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .". - Il testo dell' art. 127, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' il seguente: "Art. 127 (Decadenza). - 1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 63 l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: a) quando perda la cittadinanza italiana; b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente; c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu' breve; d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il consiglio di amministrazione.".