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Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 · Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 — Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato

Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 22Bando di concorso interno

Titolo II CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO Capo I Disposizioni di carattere generale

In KraftAmtlicher Text

1. I concorsi interni sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti per la partecipazione al concorso;

c) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario delle prove;

f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;

g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni;

h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125 , che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.

Nota all'art. 22: Il testo dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4. 2. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia. 3. Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.".