Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 23Requisiti di partecipazione ai concorsi interni
Titolo II CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO Capo I Disposizioni di carattere generale
1. Per difetto dei requisiti previsti dagli articoli 3, comma 4 , 31 , comma 4 e 46 comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e successive modificazioni, e' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Note all'art. 23: - Per il testo dell' art. 3, comma 4 , dell' art. 31, comma 4 e dell' art. 46, comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , si veda in note alle premesse; - Il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' il seguente: "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - 1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. 2. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.". "Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promuovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stesa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. 2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.".
Verweist auf
- Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 3
- Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 31
- Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 46
- Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 93
- Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 94