Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 3Bando di concorso
Titolo I CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO Capo I Disposizioni di carattere generale
1. I concorsi sono indetti su base nazionale, con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
c) i requisiti per la partecipazione al concorso;
d) i documenti prescritti;
e) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
f) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario delle prove. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
g) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125 , che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
i) titoli di preferenza di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione;
l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, con la ripartizione tra i profili professionali;
b) le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione.
3. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione.
Nota all'art. 3: - Il testo dell' art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e' il seguente: "Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). 1. - 3 (Omissis). 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.".