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Decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721 · Decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721 — Estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031

Decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'abbuono di imposta per gli spiriti che fruiscono delle concessioni di cui all'art. 1 e' ridotto: a) al 35% della imposta per quelli ottenuti ai sensi dell' art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307 , nonche' allo spirito ottenuto nel periodo dal 1 settembre 1957 al 13 settembre 1957, ai sensi dello art. 4-bis della legge 27 ottobre 1957, n. 1031 ; b) al 55% della imposta per quelli ottenuti ai sensi dell' art. 1 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031 .