Decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721 Art. 4
Resta ferma, limitatamente al primo quarto, la data di estrazione dai magazzini fiduciari dello spirito accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812 , ai fini della concessione dei benefici fiscali con le norme previste dai decreti stessi.