Decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721 Art. 3
L'estrazione anticipata di spirito di vino di cui al precedente art. 1 puo' essere effettuata dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 ottobre 1958.
L'estrazione anticipata di spirito di vino di cui al precedente art. 1 puo' essere effettuata dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 ottobre 1958.