Legge 30 giugno 2009, n. 85 Art. 2Ordine di esecuzione
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.