Legge 30 giugno 2009, n. 85 Art. 3Autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.