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IT · Legge 30 giugno 2009, n. 85

Legge 30 giugno 2009, n. 85 — Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale. (09G0092)

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Inhalt

  1. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
  2. Art. 1 Autorizzazione all'adesione
  3. Art. 2 Ordine di esecuzione
  4. Art. 3 Autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato
  5. Art. 4 Risarcimento del danno
  6. CAPO II ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA
  7. Art. 5 Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA
  8. Art. 6 Definizioni
  9. Art. 7 Attivita' della banca dati nazionale del DNA
  10. Art. 8 Attivita' del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA
  11. Art. 9 Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA
  12. Art. 10 Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali
  13. Art. 11 Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA
  14. Art. 12 Trattamento e accesso ai dati; tracciabilita' dei campioni
  15. Art. 13 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici
  16. Art. 14 Sanzioni
  17. Art. 15 Istituzioni di garanzia
  18. Art. 16 Regolamenti di attuazione
  19. Art. 17 Norme transitorie
  20. Art. 18 Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
  21. Art. 19 Informazione al Parlamento sulle attivita' della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati
  22. CAPO III SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE
  23. Art. 20 Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali
  24. Art. 21 Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili
  25. Art. 22 Status e poteri dei componenti di operazioni comuni
  26. Art. 23 Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale
  27. CAPO IV MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTA' PERSONALE
  28. Art. 24 Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale
  29. Art. 25 Introduzione dell'articolo 359-bis del codice di procedura penale
  30. Art. 26 Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale
  31. Art. 27 Modifica all'articolo 354 del codice di procedura penale
  32. Art. 28 Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale
  33. Art. 29 Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
  34. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
  35. Art. 30 Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
  36. Art. 31 Accordi internazionali
  37. Art. 32 Copertura finanziaria
  38. Art. 33 Entrata in vigore