Legge 30 giugno 2009, n. 85 Art. 4Risarcimento del danno
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attivita' svolte conformemente al medesimo Trattato.