Regio decreto 19 luglio 1909, n. 284 Art. 2
Alle spese di mantenimento concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annuo L. 12,000 (dodicimila); la provincia di Cosenza con L. 2000; il comune di Castrovillari con. L. 5000, salvo il primo triennio, durante il quale corrispondera' annue L. 2000; la Camera di commercio ed arti di Cosenza con L. 1000; il comune di Castrovillari inoltre si obbliga a fornire i locali della scuola ed a mantenerli; si obbliga inoltre a tutte le altre prestazioni di cui all' art. 5 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187 .