Regio decreto 19 luglio 1909, n. 284 Art. 3
La scuola e' diurna ed ha tre anni di corso. Essa ha due sezioni, una per la lavorazione del legno, l'altra per la lavorazione dei metalli. Il primo anno di corso e' comune alle due sezioni. Alla scuola sono annesse una officina per fabbri aggiustatori ed un laboratorio di falegnameria.