Regio decreto 19 luglio 1909, n. 284 Art. 4
Per essere ammesso, alla scuola occorre aver compiuto il 12° anno di eta' ed essere fornito del titolo che abilita all'ammissione al 1° corso della scuola tecnica. Di anno in anno sara' stabilito il numero dei posti disponibili, ed ove le domande di ammissione superino questo numero, si provvedera' alla scelta per esame.