Regio decreto 19 luglio 1909, n. 284 Art. 5
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un rappresentante del Ministero, che la presiede, di un rappresentante della Provincia, da uno del Comune e da uno della Camera di commercio. Il direttore della scuola fa parte, di diritto, della Giunta di vigilanza la quale sceglie nel suo seno un vice presidente ed un segretario.