Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 10
La proposta dell'ufficio o la domanda di una delle parti per la revoca o modifica di cui ai precedenti articoli 8 e 9, quando il Ministro non le ritenga inammissibili, sono comunicate a tutte le altre parti interessate, a disposizione delle quali vengono anche posti, per il periodo di trenta giorni dopo quello della comunicazione, gli atti relativi, affinche' ne prendano visione e presentino, ove lo credano, le loro deduzioni. Decorso il termine di trenta giorni, il Ministro emette il suo decreto sulla proposta o sulla domanda.