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Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 · Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 — Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. (033U0703)

Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Trascorso il termine di cui al successivo art. 14, il decreto e' revocato o modificato quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio; b) vi sia stato errore nel computo del servizio o nel calcolo del prezzo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita'; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto; d) la liquidazione sia stata effettuata o il decreto emesso sopra documenti falsi. La revoca o modifica puo' essere proposta di ufficio o chiesta dagli interessati. Il termine per la revoca o modifica prevista dai commi precedenti e' di tre anni dalla registrazione del decreto o, rispettivamente, dalla comunicazione di esso agli interessati. Pero', nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) la proposta o domanda sara' ammessa anche se scaduto detto termine, ma non oltre trenta giorni dal rinvenimento dei nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente o all'Amministrazione della riconosciuta falsita' dei documenti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione trentennale.