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Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 · Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 — Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. (033U0703)

Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Entro novanta giorni dalla data della comunicazione o notificazione del decreto di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennita', gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Il procuratore generale presso la Corte dei conti puo' presentare ricorso, entro novanta giorni dalla data di registrazione del decreto di liquidazione. In materia di riscatto dei servizi, il ricorso e' ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza, nei termini stabiliti dai due commi precedenti. Il ricorso non e' ammesso contro le liquidazioni provvisorie.