Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 12
La Corte dei conti esercita il riscontro di legittimita' sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennita', accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento. Sono anche sottoposti al riscontro di legittimita' della Corte dei conti i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza. L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, e' insindacabile in sede di riscontro di legittimita'. I decreti di liquidazione delle pensioni privilegiate sono comunicati, insieme con i documenti degli accertamenti sanitari e amministrativi della causa di servizio, e, ove del caso, delle condizioni economiche, al procuratore generale, che puo' produrre ricorso alla Corte dei conti, ai sensi dell' art. 14.