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Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 · Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 — Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. (033U0703)

Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

La Corte dei conti esercita il riscontro di legittimita' sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennita', accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento. Sono anche sottoposti al riscontro di legittimita' della Corte dei conti i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza. L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, e' insindacabile in sede di riscontro di legittimita'. I decreti di liquidazione delle pensioni privilegiate sono comunicati, insieme con i documenti degli accertamenti sanitari e amministrativi della causa di servizio, e, ove del caso, delle condizioni economiche, al procuratore generale, che puo' produrre ricorso alla Corte dei conti, ai sensi dell' art. 14.