Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 11
Nei casi in cui, al momento della cessazione dal servizio, non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, od altro assegno continuativo, viene liquidata la pensione o l'assegno provvisorio eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati.