Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 8
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza puo' essere modificato o revocato d'ufficio o a domanda degli interessati, prima che sia trascorso il termine per il ricorso di cui al successivo art. 14. Fermo il disposto dell'articolo seguente e salve le decadenze di legge, il Ministro puo' sempre, modificando o revocando il primitivo decreto, disporre sul trattamento di quiescenza, quando dall'interessato sia presentata una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del primitivo provvedimento.